GUIDA AI SERVIZI
ASSEGNO MATERNITA
L’assegno di maternità consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, di euro 316,25. L'assegno di tale importo è corrisposto alle madri che hanno avuto un figlio nato (o affidato o adottato) dopo l'1-1-2011. Le madri devono essere residenti, cittadine italiane, comunitarie od extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno. Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, non devono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. Il nucleo familiare della richiedente non deve superare un limite dell’indicatore della situazione economica (I.S.E.) di Euro 32.967,39 (per i nati nel 2011) con riferimento a nuclei familiari di 3 componenti.Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'I.S.E. è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza. Qualora le madri lavoratrici godano di un’indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore ad Euro 316,25 mensili, potranno richiedere un assegno di maternità il cui importo sarà decurtato di tale indennità. L’assegno di maternità dello Stato (comma 8-art.49 Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall’art.66 Legge 448/98.
Il termine di presentazione delle domande è entro 6 mesi dalla nascita del figlio.
Al pagamento degli assegni provvederà l’INPS, previa verifica da parte degli Uffici Comunali del possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
Per presentare la domanda rivolgersi all'Ufficio Relazioni col Pubblico (U.R.P.)
Per le pratiche già in corso: Attività Socio Assistenziali
Presentare la domanda compilata unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’I.S.E. (o presentare l'attestazione I.S.E. se già la si possiede). L'attestazione I.S.E. è rilasciata gratuitamente dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.), per informazioni in merito vedere la relativa pagina on line.
L'INPS, ricevuta la pratica dal Comune, provvederà al pagamento dell'assegno entro 45 giorni lavorativi
Nessun costo per l'utente
Legge 448/98, art. 66 e successive modificazioni ed integrazioni
Nella dichiarazione sostitutiva unica devono essere autocertificati, per tutti i componenti del nucleo familiare: a) i dati personali, b) i codici fiscali, c) le attività, d) i redditi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno precedente, e) la situazione patrimoniale (patrimonio mobiliare e immobiliare) e la quota capitale residua del mutuo al 31/12 anno precedente, f) gli estremi di registrazione del contratto di locazione e il canone d’affitto pagato nell’anno precedente.
DOCUMENTI / MODULI / REGOLAMENTI DISPONIBILI:
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