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Ordinanza sindacale n.607 del 30.12.2011

STOP ALL' INQUINAMENTO

ALLEGATO: 1
LETTURE: 667
Pubblicato il: 10/01/2012    Segnala pagina su Facebook Segnala
Emanata l’Ordinanza sindacale n. 607 del 30.12.2011 “disposizioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico nel Comune di Legnano in applicazione del protocollo provinciale”. Tale provvedimento ha recepito i contenuti del protocollo sottoscritto in Provincia in data 21 dicembre 2011 tra i Sindaci dei Comuni ricadenti nel bacino dell’area A1 e A2 . L’Ordinanza dispone: In caso di superamento del limite di soglia giornaliera di 50 mg/m3 di PM10 per oltre 10 giorni consecutivi scattano i seguenti divieti: 1) Il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì: Ai veicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie: · blocco veicoli privati dalle 8.30 alle 18.00; · blocco veicoli adibiti al trasporto di cose dalle 7.30 alle 10.00. 2) Il divieto di circolazione sabato, domenica e festività infrasettimanali dalle 8.30 alle 18.00: Ø Ai autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1); Ø Ai autoveicoli diesel (cioè alimentato a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE); Ø Ai veicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4. Le limitazioni sopra indicate rimarranno in essere fino al verificarsi della situazione di rispetto della soglia giornaliera di 50 mg/m3 di PM10 per la durata di almeno n. 3 giorni consecutivi 3) Riduzione di 1 °C del valore massimo delle temperature dell’aria nelle unità immobiliari, di cui all’art. 4, c. 1, lett. B) del D.P.R. n. 412/1993, salvo deroghe/eccezioni, di seguito specificati: - E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari; - E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani - E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive; - E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido; 4) Riduzione di due ore della durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di cui all’art. 9, c. 2, del D.P.R. 412/1993, salvo deroghe/eccezioni. 5) La chiusura delle porte di accesso degli esercizi commerciali per ridurre le dispersioni termiche. Sanzioni: · l’inosservanza delle misure di cui al punto 1)- 2) viene punita ai sensi dell’art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624; l’inosservanza dei punti 3), 4) e 5) sarà punita ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell’art. 16 della Legge 689/1981; SI ALLEGA UN PRONTUARIO ANTI-INQUINAMENTO PER USO E COMODITA' DEI CITTADINI

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