Dopo la proroga della scadenza al 31 dicembre, dal MEF arrivano il nuovo modello e le relative istruzioni (vedi allegati). Resteranno valide le dichiarazioni trasmesse con la precedente modulistica in caso di dati invariati.
Le novità sono contenute nel decreto direttoriale del 29 luglio 2022 pubblicato dal Dipartimento delle Finanze, con il quale vengono aggiornate le regole relative alla dichiarazione annuale IMU e viene sostituita la relativa modulistica.
L’obbligo dichiarativo IMU sorge nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono conoscibili al comune.
Queste le principali casistiche in cui sorge l’obbligo di dichiarazione IMU:
Quando gli immobili godono di riduzioni di imposta, ad esempio:
- fabbricati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;
- terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;
Quando il comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, ad esempio:
- l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha avuto a oggetto un’area fabbricabile;
- variazione del valore di aree fabbricabili
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile;
- l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;
- è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
- è stato acquisito o perso nel corso dell’anno l’esenzione IMU;
- è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto
- per la casa coniugale affidata all’ex coniuge
- il fabbricato appartiene al gruppo catastale D ed è posseduto da imprese e distintamente contabilizzato.
Non è invece necessario l’adempimento dichiarativo per quel che riguarda l’esenzione IMU sugli immobili adibiti ad abitazione principale, essendo tale informazione disponibile per il Comune.
L’invio della dichiarazione IMU 2022 sarà inoltre necessario per le imprese costruttrici, per le quali dal 1° gennaio è prevista l’esenzione sui fabbricati costruiti e destinati alla vendita, finché permane tale destinazioni e se non siano dati in affitto.
Dichiarazione IMU 2022 anche per le esenzioni Covid-19
Alle esenzioni ordinarie previste in materia di IMU si aggiungono quelle in relazione all’emergenza Covid-19, legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato e previste dai seguenti provvedimenti:
- art. 177, D.L. n. 34/2020 (esenzioni dall'IMU per il settore turistico);
- art. 78, D.L. n. 104/2020 (esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo);
- articoli 9 e 9-bis, D.L. n. 137/2020 (cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2);
- art. 1, comma 599, legge n. 178/2020 (esonero prima rata 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili);
- art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021 (esonero prima rata 2021 IMU relativo agli immobili posseduti dai soggetti passivi, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, a cui è riconosciuto un contributo a fondo perduto).
Anche per le ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza da Covid occorre presentare la dichiarazione IMU. In tal caso sarà sufficiente barrare l’apposito campo 21 mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni.
Si tratta delle esenzioni IMU richiamate dal decreto MEF dell'11/12/2021, che ha disciplinato le modalità applicative per il monitoraggio degli aiuti di Stato riconosciuti durante il periodo d’emergenza Covid.
TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE
Il modello di dichiarazione cartaceo presenta come tipologia di dichiarazione una serie di campi.
Occorre barrare il campo “Nuova” nel caso di prima compilazione della dichiarazione. Il campo è presente solo in caso di compilazione telematica della dichiarazione.
Nel caso in cui, invece, si debba presentare nuovamente (per un determinato anno d’imposta) una dichiarazione già presentata, per effettuare un’integrazione o una rettifica dei dati precedentemente dichiarati, occorre ripresentare la dichiarazione integralmente scegliendo, come tipologia: “Sostitutiva”, il campo è presente sia nel caso di compilazione telematica che cartacea della dichiarazione. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche dopo la scadenza di legge, al pari di quella tardiva, ovviamente nel rispetto dei termini stabiliti per il ravvedimento operoso.
Solo nel caso di compilazione telematica del modello, il dichiarante, infine, deve scegliere come tipologia di dichiarazione “Multipla” nel caso in cui si tratti di una dichiarazione costituita da più modelli di dichiarazione.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata al comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati.
Il modulo cartaceo può essere anche spedito tramite:
- raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio Tributi
- tramite PEC
La presentazione attraverso procedura telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline ed Entratel.
Al riguardo, il dipartimento delle Finanze precisa che dal 7 settembre 2022 sarà predisposto un software di controllo che sarà utilizzabile dall’applicativo Desktop telematico per consentire la verifica dei file prima della loro trasmissione.
Si ricorda che il decreto “Semplificazioni fiscali” (D.L. 73/2022 art. 35 comma 4) ha spostato al 31 dicembre 2022 anche il termine per la presentazione della dichiarazione Imu per l’anno 2021 degli enti non commerciali ENC.